[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
[3]ACCORDO DI LOCARNO ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (1) (dell'8 ottobre 1968)
[4]Articolo 1
[5]Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale
- 1)I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare.
- 2)Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito "classificazione internazionale").
- 3)La classificazione internazionale comprende:
- i)una lista delle classi e sottoclassi;
- ii)un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
- iii)note esplicative.
- 4)La lista delle classi e sottoclassi e' quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'articolo 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti") potrebbe introdurvi.
- 5)L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.
- 6)La classificazione internazionale potra' essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.
- 7)a) La classificazione internazionale e' redatta nelle lingue inglese e francese.
- b)Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'articolo 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione").
Testo vigente dal 19 agosto 1974
