Art. 1 (Accordo)
[1]Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI
[2]ACCORDO DI LISBONA SULLA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E SULLA LORO REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE del 31 ottobre 1958, riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967
[3]Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale (1)
[4]1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprieta' industriale. 2. Essi s'impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale" o "Ufficio"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione").
[5]------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
