e portata giuridica della classificazione internazionale

  • 1)Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per se' carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese puo' attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi.
  • 2)Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
  • 3)Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli.
  • 4)Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti evitera', per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione di una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potra' essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art2 · fonte su Normattiva