di esperti

  • 1)E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati.
  • 2)Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative.
  • 3)Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale possono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.
  • 4)Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime.
  • 5)Gli esperti hanno la facolta' di votare per corrispondenza.
  • 6)Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterra' che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art3 · fonte su Normattiva