, adesione; entrata in vigore
- 1)Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.
- 2)Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
- 3)a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
- b)Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese alla data cosi' indicata.
- 4)La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
