[1]sul reddito

[2]L'Italia non prendera' in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione ai fini del calcolo dell'indice d'imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l'obbligo di dichiarazione. Tuttavia l'Italia mantiene il diritto di tenere conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art17 · fonte su Normattiva