[1]1. Le delibere del Collegio, sia in materia di regolamento interno sia in materia di sede dei dibattimenti, e il suo lodo arbitrale sono decisi a maggioranza dei suoi membri. 2. Le Parti in giudizio devono facilitare l'opera del Collego, a tale scopo, le Parti: (a) forniscono al Collegio tutti i documenti e le informazioni pertinenti; e (b) autorizzano il Collegio a recarsi sul loro territorio, a interrogare testimoni o esperti e a recarsi in luoghi per indagare tale controversia in situ.

[2]3. Il fatto che una Parte in giudizio non osservi le disposizioni del paragrafo 2 o non difenda il suo caso, non osta all'emissione di un giudizio o di un lodo arbitrale da parte del Collegio.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-ii-art8 · fonte su Normattiva