Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a riconoscere i titoli conseguiti, con validita' legale, presso gli Istituti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si chiede il riconoscimento.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art6 · fonte su Normattiva