Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a riconoscere i titoli conseguiti, con validita' legale, presso gli Istituti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si chiede il riconoscimento.
Testo vigente dal 8 febbraio 1963
