Le Alte Parti Contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

  • a)della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale ed in traduzione, nonche' di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
  • b)di mostre del libro;
  • c)di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;
  • d)di esposizioni scientifiche e tecniche;
  • e)di manifestazioni teatrali e musicali;
  • f)di trasmissioni radiofoniche e televisive;
  • g)di scambi di film didattici, d'informazione e di documentazione, nonche' di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime, visioni di singoli film, intese allo scopo di divulgare i risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-peruviana. A questi fini le Alte Parti Contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione e, in particolare, l'organizzazione delle attivita', sopra elencate sara' agevolata sostituendo un'apposita dichiarazione fideiussoria, da parte delle rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari al, versamento del deposito doganale relativo all'importazione ed alla esportazione temporanea.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art8 · fonte su Normattiva