Nel quadro del, Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo di dovessero sorgere o rischiarassero di sorgere dei problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di perturbazione del mercato.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
