salve le disposizioni del GATT,
- a)negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente;
- b)le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo;
- c)la Comunita' e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
