1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art18 · fonte su Normattiva