1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunita' o in uno o piu' Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art74 · fonte su Normattiva