1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
