[1]Autorita' dei rappresentanti diplomatici

[2]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita', alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art29 · fonte su Normattiva