1. Uno Stato membro puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o piu' dei casi seguenti:

  • a)quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatto sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata;
  • b)quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
  • c)quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. 2. Uno Stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettara b), precisera' le categorie di reati per le quali tale eccezione puo' essere applicata. 3. Uno Stato membro potra', in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu' delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari esteri del Belgio ed avra' effetto il primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione. 4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-16;350~convenzione-art2 · fonte su Normattiva