1. La presente convenzione e' aperta alla firma deli Stati membri. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Ministero degli Affari del Belgio. 2. La presente convenzione entreta' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma. 3. Fino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente convenzione gli e' applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

Testo vigente dal 28 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-16;350~convenzione-art6 · fonte su Normattiva