1. Ogni Stato membro puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a chi si applica la presente convenzione. 2. Ogni Stato membro puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale puo' concludere accordi. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i territori in essa designati, puo' essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio. La denuncia prende effetto immediamente o dalla successiva precisata nella notifica.

Testo vigente dal 28 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-16;350~convenzione-art8 · fonte su Normattiva