1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'. 2. Ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Testo vigente dal 12 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art22 · fonte su Normattiva