(1) Ogni Stato membro puo', all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica il presente Accordo. (2) Ogni Stato membro puo', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda, estendere l'applicazione del presente Accordo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale ha la facolta' di concludere accordi. (3) Ogni dichiarazione fatta ai sensi del precedente paragrafo, per quanto riguarda i territori in essa designati, puo' essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata nella notifica. (4) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda provvede a comunicare tali dichiarazioni o notifiche agli altri Stati membri.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
