TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca, d'ora innanzi dette le "Parti Contraenti"; riallacciandosi alla tradizione di amicizia e di collaborazione tra i loro popoli; confermando la Dichiarazione del Governo Italiano in data 26 settembre 1944 che considera nulli e non avvenuti gli accordi di Monaco del 29 settembre 1938; riaffermanda il loro attaccamento alla pace e ai valori di liberta' e democrazia; rispettose degli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale e in particolare dalla Carta delle Nazioni Unite; determinate a rispettare tutti gli impegni assunti nel quadro della CSCE;, convinte della necessita' ci superare definitivamente la divisione dell'Europa e di costruire un assetto nel Continente basato sui comuni valori, sul pluralismo e sull'economia di mercato; decise a collaborare, nell'interesse comune dell'Europa, per realizzare una maggiore stabilita' e sicurezza nel Continente; desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei anche mediante una piu' stretta collabotazione in un quadro regionale; intenzionate a promuovere la collaborazione reciproca in ogni settore; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in uno spirito di mutua comprensione, rispetto e amicizia. Esse si adopereranno al fine di promuovere un'ampia collaborazione e per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato stipuleranno ulteriori accordi e intese qualora necessario. Le Parti Contraenti operereranno insieme per la creazione di un'Eurona pacifica e solidale nella quale i diritti dall'uomo, le liberta' fondamentali e i principi di democrazia e dello stato di diritto siano pienamente rispettati.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art1 · fonte su Normattiva