nel settore dei trasporti 1. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:

  • a)sostenere la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
  • b)migliorare la circolazione di merci e persone e l'accesso al mercato dei trasporti;
  • c)promuovere delle norme di gestione. 2. La cooperazione e' attuata principalmente mediante:
  • a)scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonche' su altri temi di comune interesse;
  • b)programmi di formazione destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
  • c)scambi di informazioni sull'installazione di stazioni di controllo (monitoring stations) come elementi del sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS); 3. Nell'ambito delle rispettive competenze e legislazioni e in conformita' degli impegni internazionali, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In particoiare, si garantira' un accesso senza restrizioni ai mercati, su basi commerciali e non discriminatorie.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art18 · fonte su Normattiva