in materia di trasporti 1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonche' a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto. 2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

  • a)scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonche' su altri temi di reciproco interesse;
  • b)programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti. 3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art14 · fonte su Normattiva