in materia di tutela dei consumatori 1. Le Parti convengono che la collaborazione in tale ambito dovra' essere destinata a perfezionare i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli sempre piu' compatibili in conformita' delle rispettive legislazioni. 2. La cooperazione si incentrera' principalmente nei seguenti aspetti:
- a)scambi di informazioni e di esperti;
- b)azioni di formazione e assistenza tecnica.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
