in materia di tutela dei consumatori 1. Le Parti convengono che la collaborazione in tale ambito dovra' essere destinata a perfezionare i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli sempre piu' compatibili in conformita' delle rispettive legislazioni. 2. La cooperazione si incentrera' principalmente nei seguenti aspetti:

  • a)scambi di informazioni e di esperti;
  • b)azioni di formazione e assistenza tecnica.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art29 · fonte su Normattiva