[1]per la cooperazione

[2]1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

[3]2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Messico secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art44 · fonte su Normattiva