1. E' istituito un Consiglio congiunto dell'accordo quadro di cooperazione, in appresso denominato "Consiglio congiunto", incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogni qualvolta lo richiedano le circostanze. 2. Il Consiglio congiunto esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati. 3. Il Consiglio congiunto puo' inoltre presentare proposte appro- priate, previo accordo tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni esso provvede a proporre raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo ulteriore dell'associazione politica ed economica.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art33 · fonte su Normattiva