in materia di statistiche Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art9 · fonte su Normattiva