in materia di proprieta' intellettuale 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore della proprieta' intellettuale al fine di promuovere gli scambi commerciali di beni e di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle tecnologie, la diffusione delle informazioni, le attivita' culturali e creative e le attivita' economiche connesse. 2. Ai fini del presente articolo, la proprieta' intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore compresi - quelli dei programmi informatici e le banche di dati - e i diritti connessi, i marchi commerciali o di servizi, le indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine -, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati, la protezione delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale. 3. Le Parti convengono di garantire, nell'ambito delle rispettive leggi, normative e politiche, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale in conformita' delle norme internazionali piu' rigorose, contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale connessi al commercio (TRIPS) concluso nell'ambito dell'OMC, nonche', se del caso, a rafforzare detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla tutela e sul reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. 4. La cooperazione nel settore potra' comprendere un'assistenza tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni. 5. In caso di controversie commerciali connesse alla tutela della proprieta' intellettuale, le Parti potranno consultarsi al fine di risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle rispettive norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. 6. In caso di ricerche e di altre attivita' scientifiche comuni nei settori della scienza e della tecnologia, le Parti stabiliranno di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprieta' intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art10 · fonte su Normattiva