[1]del consiglio

[2]Come regola generale, il consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del comitato esecutivo o di cinque membri o di uno o piu' membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, salvo diversa decisione del consiglio.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art12 · fonte su Normattiva