[1]Articolo XV.
[2]La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
[4]FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
[5](Seguono le firme).
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
