[1]Articolo XV.

[2]La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

[4]FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

[5](Seguono le firme).

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artxv · fonte su Normattiva