Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente art. 12, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno e' calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed e' riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art16 · fonte del testo