Tutte le autorita' che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza. Ogni Stato contraente designera' le autorita' che possono dare e ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso. Esso notifichera' tale designazione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art11 · fonte su Normattiva