Le Autorita' competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista, dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art30 · fonte del testo