Gli organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art36 · fonte su Normattiva