Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo - tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonche' delle possibilita' di trasferimento di personale da altre amministrazioni - entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, e' delegato a determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria la misura della riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalita' dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra. I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, previo parere di una commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresi' inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Si prescinde dal parere della commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora questo non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta. I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposti al definitivo parere della commissione parlamentare di cui ai precedenti commi. Il parere previsto dal precedente comma dovra' essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 20 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;355~art2 · fonte su Normattiva