Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga gia' stabilita per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali. Nulla e' innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta.
Testo vigente dal 20 agosto 1974
