1. Il Direttore Generale e' nominato per una durata di cinque anni dal Comitato deliberante alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 14, sotto riserva che la maggioranza calcolata in conformita' con tale paragrafo di detto articolo raggiunga il 70% dei voti ponderati espressi. Il suo mandato e' rinnovabile alle stesse condizioni. 2. Egli rappresenta l'Organizzazione in giustizia ed in tutti gli atti della vita civile. 3. Inoltre, in conformita' con la politica generale stabilita dal Comitato e dalla Commissione, il Direttore Generale: (a) vigila sull'efficacia dell'Agenzia; (b) nomina i membri del personale e pone fine ai loro servizi alle condizioni previste allo statuto amministrativo del personale; (c) contrae i prestiti la cui durata non sia superiore ad un anno, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione; (d) stipula i contratti di fornitura e di vendita di beni e servizi alle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10 e nei limiti stabiliti a tal fine dalla Commissione. 4. Il Direttore Generale adempie a queste funzioni senza riferirne precedentemente al Comitato, ma tiene comunque quest'ultimo informato di ogni provvedimento preso in virtu' dei suddetti poteri. 5. Il Comitato determina le condizioni alle quali il Direttore Generale e' sostituito in caso di impedimento.
Testo vigente dal 13 aprile 2008
