[1]Articolo XXI
[2]1. I privilegi e le immunita' previsti dal presente Allegato non sono accordati al Direttore generale, ai membri del personale ed agli esperti dell'Agenzia per loro vantaggio personale. Detti privilegi e immunita' sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Agenzia e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. 2. Il Direttore generale ha il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione, della giustizia e quando detta immunita' possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Per quanto riguarda il Direttore generale, il Consiglio ha competenza per togliere detta immunita'.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
