[1]Articolo XXVI

[2]Ogni Stato membro puo' adire il Tribunale d'arbitrato internazionale, previsto all'articolo XVII della Convenzione, per ogni controversia:

  • a)che si riferisca a un danno causato dall'Agenzia;
  • b)che implichi una qualsiasi altra responsabilita' non contrattuale dell'Agenzia;
  • c)che coinvolga il Direttore generale, un membro del personale o un esperto dell'Agenzia e per la quale l'interessato possa invocare l'immunita' di giurisdizione, conformemente agli articoli XV, XVI a) o XVII a), se tale immunita' non e' tolta conformemente all'articolo XXI. Nelle controversie in cui viene invocata l'immunita' di giurisdizione conformemente agli articoli XVI a) o XVII a), la responsabilita' dell'Agenzia si sostituisce, per tale arbitrato, a quella delle persone indicate nei suddetti articoli.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxvi · fonte su Normattiva