[1]Articolo XXV

[2]1. Nella conclusione di tutti i contratti scritti, ad eccezione di quelli conclusi in base allo Statuto del personale, l'Agenzia, e' tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola d'arbitrato, o l'accordo particolare concluso a tal fine, specifica la legge applicabile e il Paese nel quale siedono gli arbitri. La procedura dell'arbitrato e' quella di tale Paese. 2. L'esecuzione della sentenza arbitrale e' disciplinata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio la sentenza stessa e' eseguita.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxv · fonte su Normattiva