di organismi intergovernativi 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altro organismo intergovernativo con responsabilita in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente Accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria dell'Accordo, o all'adesione nel caso di tali organismi intergovernativi, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di tali organismi intergovernativi. 2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, i suddetti organismi intergovernativi esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguale al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In questo caso, gli Stati membri di tali organismi intergovernativi non possono esercitare il proprio diritto di voto individuale.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art5 · fonte su Normattiva