e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente Accordo. In particolare esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che tuttavia' questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto che per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'esercizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni del paragrafo 4 dell'articolo 48 siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri. 2. Il Consiglio approva, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo, compatibili con le sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Nel suo regolamento interno, il Consiglio puo' prevedere una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni. 3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987. 4. Il Consiglio provvede a tenere gli archivi necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
