dei poteri 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell'articolo 18, la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati. 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art8 · fonte su Normattiva