• 1)Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attivita' legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della pubblica autorita' nella parte contraente interessata.
  • 2)Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonche' le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
  • 3)Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a), e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:
  • i)l'attivita' delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
  • ii)i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore e' soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorita' pubbliche di detta parte contraente.
  • 4)Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale. ------------ (3) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art22 · fonte su Normattiva