• 1)La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 17, lettera a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non puo' superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ne' l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi ne' casi di forza maggiore.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art21 · fonte su Normattiva