con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
- 1)Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
- 2)In caso di incompatibilita' tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
