con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

  • 1)Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo.
  • 2)In caso di incompatibilita' tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art22 · fonte su Normattiva