di servizi
- 1)Al destinatario di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli puo' essere escluso dall'assistenza sociale durante il soggiorno.
- 2)La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
