di rimanere

  • 1)I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica.
  • 2)Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo).

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art4 · fonte su Normattiva