ARTICOLO VIII Le Parti contraenti si faranno carico delle spese incorse in connessione alle attivita' di cooperazione in base al presente Accordo, in base al principio di parita' e di reciprocita', e secondo la loro disponibilita' di risorse finanziarie.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artviii · fonte su Normattiva