ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO Sezione 3 (a) L'Ufficio di Roma e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede dell'Ufficio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio dell'attivita' ufficiale dell'Ufficio, il consenso del Direttore si considerera' presunto. (d) Il Direttore impedira' che l'Ufficio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artiii · fonte su Normattiva